4. Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale amministrativo impartisce all’istituto di previdenza l’ordine di versamento delle prestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti di previdenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente procedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 32 cpv. 2 terza frase LTA).