Giusta quanto previsto all’art. 122 cpv. 2 CC, quando i coniugi hanno crediti reciproci come nell’evenienza, deve essere divisa soltanto la differenza tra questi due importi. In cifre, l’attrice ha pertanto diritto a che la … trasferisca presso la … di libero passaggio la metà della differenza tra questi due importi che ammonta a fr. 2’660.90 ({fr. 14'098.- - fr. 8’776.20} : 2).