passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). b) Nella convenzione di divorzio, la ripartizione degli averi di vecchiaia è stata dalle parti prevista conformarsi alle disposizioni di legge. I due ex coniugi, sentiti nell’ambito dell’istruzione della presente procedura, non contestano i dati forniti dalle rispettive casse pensioni quanto agli averi di vecchiaia maturati durante il matrimonio, né la ripartizione in ragione della metà.