3. a) La legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LLP), disciplina le pretese degli assicurati in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale. Giusta l’art. 22 cpv. 1 LLP, in caso di divorzio, le prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC; gli articoli 3-5 LLP sono applicabili per analogia alla prestazione da trasferire.