1 LPP deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia. Conformemente all’art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza cantonale d’esecuzione sulla previdenza professionale e all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza cantonale sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS), nei Grigioni è il Tribunale amministrativo che giudica quale unica istanza le controversie ai sensi dell’art. 73 LPP, essendo tale istanza il giudice delle assicurazioni sociali del cantone nel quale è stato pronunciato il divorzio.