1 CC). In caso di mancata intesa, il giudice del divorzio si limita a decidere la proporzione secondo la quale suddividere tra i coniugi le prestazioni di libera uscita e, dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, trasmette d’ufficio la vertenza al giudice delle assicurazioni. Con la trasmissione vanno notificati la decisione sulle quote di ripartizione, la data del matrimonio e quella della crescita in giudicato della decisione di divorzio, gli istituti di previdenza professionali che detengono probabilmente degli averi e gli importi di questi averi (art. 142 CC).