1 del Codice civile, CC). La convenzione così omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale se i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle sue modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti di previdenza che confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC).