Giusta l’accordo intercorso tra le parti, “per quanto attiene le aspettative della previdenza professionale maturate in costanza di matrimonio, le parti conguaglieranno le rispettive prestazioni di libero passaggio con valuta alla data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio”. In seguito non era però possibile procedere al conguaglio delle rispettive prestazioni, non avendo l’ex marito fornito tutti i dati relativi ai propri averi di previdenza. Per questo, il 1.