{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-10-05", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-79_2004-10-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_79_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa8f8efee7be07cc6a395cc7ae36e9e77ac24bf263e31385dc85ebe1503048c701ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa8f8efee7be07cc6a395cc7ae36e9e77ac24bf263e31385dc85ebe1503048c701ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_79", "Checksum": "75064232951e946ac66af31d5b371718"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 05.10.2004 S 2004 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Giusta\nl’art. 22 cpv. 1 LLP, in caso di divorzio, le prestazioni d’uscita acquisite durante\nil matrimonio sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC; gli\narticoli 3-5 LLP sono applicabili per analogia alla prestazione da trasferire. Per\nciascun coniuge la prestazione d’uscita da dividere corrisponde alla differenza\nfra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti\nal momento del divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di\nlibero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Se\nun coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza\nprofessionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni\nconiuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per\nla durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero\npassaggio (art. 122 cpv. 1 CC).\n\nb) Nella convenzione di divorzio, la ripartizione degli averi di vecchiaia è stata\ndalle parti prevista conformarsi alle disposizioni di legge. I due ex coniugi,\nsentiti nell’ambito dell’istruzione della presente procedura, non contestano i\ndati forniti dalle rispettive casse pensioni quanto agli averi di vecchiaia\nmaturati durante il matrimonio, né la ripartizione in ragione della metà. La\ndifferenza tra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio\nesistenti al momento del divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli\naveri di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del\nmatrimonio di … ammonta a fr. 8'776.20 e quella di … a fr. 14'098.-. Giusta\nquanto previsto all’art. 122 cpv. 2 CC, quando i coniugi hanno crediti reciproci\ncome nell’evenienza, deve essere divisa soltanto la differenza tra questi due\nimporti. In cifre, l’attrice ha pertanto diritto a che la … trasferisca presso la …\ndi libero passaggio la metà della differenza tra questi due importi che\nammonta a fr. 2’660.90 ({fr. 14'098.- - fr. 8’776.20} : 2).\n\n4. Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale\namministrativo impartisce all’istituto di previdenza l’ordine di versamento delle\nprestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti di\nprevidenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente\nprocedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 32 cpv. 2 terza frase LTA).\n\n5. Le procedure in materia di previdenza professionale devono essere semplici,\nspedite e di regola gratuite. A una parte che si conduce con temerarietà o con\nleggerezza possono tuttavia essere messe a carico una tassa di sentenza e\nle spese di procedura complete o parziali (art. 11 OPCS). Una condotta è da\nconsiderarsi temeraria qualora una delle parti in causa violi manifestamente i\npropri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di\nastensione da determinati comportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e\nriferimenti). Nell’evenienza in parola, l’atteggiamento assunto dall’assicurato\ncontravviene alle più elementari norme di collaborazione che spettano alle\nparti al procedimento. La presente procedura avrebbe infatti potuto essere\nevitata se l’interessato si fosse adoperato per fornire entro dei termini utili i\ndati che gli erano stati ripetutamente richiesti il 26 gennaio, 1. marzo e 6 aprile\n2004. Anche dopo l’avvio della presente procedura, il suo atteggiamento\nrimaneva lo stesso. Pur non contestando apertamente alcun dato fornito dagli\nistituti di previdenza, l’interessato non prendeva posizione sulla ripartizione\npropostagli dal giudice istruttore. In questo modo, pur non essendo\napertamente contestato alcun elemento concreto, le reciproche prestazioni\nhanno dovuto essere divise dal giudice delle assicurazioni sociali nell’ambito\ndi un’azione che poteva con un minimo di collaborazione essere evitata. Per\nquesto, il Tribunale amministrativo considera consono alle concrete\ncircostanze del caso in oggetto accollare all’assicurato una ridotta parte delle\nspese di giustizia e un’equa indennità a titolo di ripetibili.\nIl Tribunale decide:\n\n1. L’azione è accolta e la … (…), … viene obbligata a versare alla … a carico di\n… una prestazione d’uscita a favore di … di fr. 2'660.90.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 500.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 198.--\ntotale fr. 698.--\n\nil cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente\ndecisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n\n3. … versa a … fr. 500.- a titolo di ripetibili.\n"}