{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-10-05", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-79_2004-10-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_79_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa8f8efee7be07cc6a395cc7ae36e9e77ac24bf263e31385dc85ebe1503048c701ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa8f8efee7be07cc6a395cc7ae36e9e77ac24bf263e31385dc85ebe1503048c701ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_79", "Checksum": "75064232951e946ac66af31d5b371718"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 05.10.2004 S 2004 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Con sentenza 26 novembre, cresciuta in giudicato il 17 dicembre 2003, il\nTribunale distrettuale … ha disposto lo scioglimento per divorzio del\nmatrimonio contratto il 9 giugno 2000 tra … e ... Nel contempo veniva\nomologata la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoposta dai\nconiugi. Giusta l’accordo intercorso tra le parti, “per quanto attiene le\naspettative della previdenza professionale maturate in costanza di\nmatrimonio, le parti conguaglieranno le rispettive prestazioni di libero\npassaggio con valuta alla data della crescita in giudicato della sentenza di\ndivorzio”. In seguito non era però possibile procedere al conguaglio delle\nrispettive prestazioni, non avendo l’ex marito fornito tutti i dati relativi ai propri\naveri di previdenza. Per questo, il 1. giugno 2004, il Presidente del Tribunale\ndistrettuale trasmetteva la pratica al Tribunale amministrativo per la\nquantificazione delle reciproche prestazioni di previdenza.\n\n2. Giusta le informazioni fornite al Tribunale amministrativo dalle rispettive casse\npensioni, l’avere di vecchiaia che … aveva accumulato presso la … era di fr.\n24'342.90 al momento della contrazione del matrimonio il 9 giugno 2000 e di\nfr. 31'407.35 al momento dell’uscita il 30 giugno 2001. Quest’ultimo importo\nera stato a suo tempo trasferito presso la … In base alla conferma introdotta\ndalla …; conferma che include anche l’avere di previdenza accumulato presso\nla cassa pensioni … pari a fr. 523.95 al momento della contrazione del\nmatrimonio e fr. 1'296.10 al momento del suo scioglimento) l’avere\ncomplessivo di vecchiaia di … maturato durante il matrimonio ammonta a fr.\n14'098.-.\n3. Mentre la moglie si dichiarava d’accordo sulla ripartizione proposta in base a\nqueste cifre, il marito la ignorava semplicemente.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Nell’ambito di una procedura di divorzio, i coniugi possono accordarsi sulla\nripartizione dei loro diritti previdenziali. In questo caso, la convenzione diviene\nvalida dopo l’approvazione da parte del giudice del divorzio e per quanto figuri\nnel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 del Codice civile, CC). La\nconvenzione così omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza\nprofessionale se i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni\nd’uscita e sulle sue modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti\ndi previdenza che confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi\ndeterminanti per il calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC). In\ncaso di mancata intesa, il giudice del divorzio si limita a decidere la\nproporzione secondo la quale suddividere tra i coniugi le prestazioni di libera\nuscita e, dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, trasmette\nd’ufficio la vertenza al giudice delle assicurazioni. Con la trasmissione vanno\nnotificati la decisione sulle quote di ripartizione, la data del matrimonio e quella\ndella crescita in giudicato della decisione di divorzio, gli istituti di previdenza\nprofessionali che detengono probabilmente degli averi e gli importi di questi\naveri (art. 142 CC). La determinazione dell’ammontare esatto da ripartire tra i\nconiugi è in questi casi oggetto del presente procedimento.\n\n2. Giusta l’art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la\nvecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il tribunale che,\nquale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituiti di\nprevidenza, datori di lavoro e aventi diritto. In caso di disaccordo fra i coniugi\nsulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del luogo\ndel divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere\nd’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal\ngiudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia.\nConformemente all’art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza cantonale d’esecuzione sulla\nprevidenza professionale e all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza\ncantonale sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS),\nnei Grigioni è il Tribunale amministrativo che giudica quale unica istanza le\ncontroversie ai sensi dell’art. 73 LPP, essendo tale istanza il giudice delle\nassicurazioni sociali del cantone nel quale è stato pronunciato il divorzio.\n\n"}