Le considerazioni fatte per negare il diritto agli interessi di mora si impongono anche per le spese di diffida e quelle d’esecuzione. Dopo i continui cambiamenti di motivazioni riferiti a sempre diversi periodi di calcolo e dopo che per il convenuto gli importi dovuti erano reputati versati, la pretesa riguardante le spese di diffida e quelle d’esecuzione appare altrettanto infondata.