In queste condizioni, dopo che l’errore nella definizione del salario annuo assicurato è da attribuire alla parte attrice e dopo che questa non è stata in grado di rendere almeno credibile il ben fondato della pretesa fatta valere fino alla replica, fornendo successivamente sempre dati inesatti, per il Tribunale non si giustifica il prelievo di interessi di mora. Le considerazioni fatte per negare il diritto agli interessi di mora si impongono anche per le spese di diffida e quelle d’esecuzione.