All’epoca del conteggio del 28 gennaio 2003 erano pertanto all’attrice noti gli elementi onde procedere alla corretta determinazione del premio annuo, ma in tale conteggio non veniva operata alcuna correzione. In queste condizioni, dopo che l’errore nella definizione del salario annuo assicurato è da attribuire alla parte attrice e dopo che questa non è stata in grado di rendere almeno credibile il ben fondato della pretesa fatta valere fino alla replica, fornendo successivamente sempre dati inesatti, per il Tribunale non si giustifica il prelievo di interessi di mora.