2. Non è contestato che dal 1. maggio 2002 la ditta convenuta era affiliata alla fondazione LPP, avendo impiegato un dipendente. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 e 2 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori. Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. Giusta l’art. 7 del Regolamento della fondazione, i contributi vengono fatturati trimestralmente e per i contributi non pagati entro i termini di scadenza la fondazione addebita gli interessi di mora.