Conformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS) del 26 novembre 1996, il Tribunale amministrativo giudica quale unica istanza le controversie ai sensi dell’art. 73 LPP. Poiché il domicilio del convenuto è a …, la competenza di questo giudice a statuire sull’azione è data.