Considerando in diritto: 1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Conformemente all’art. 1 cpv.