{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-08-17", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-37_2004-08-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_37_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf3fd9a5474814320f05505348830024b150ae5a4e1e3a58b8754f39827b66a02a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf3fd9a5474814320f05505348830024b150ae5a4e1e3a58b8754f39827b66a02a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_37", "Checksum": "915fb707952b1fea131a845db3078ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 17.08.2004 S 2004 37"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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La legislazione federale in materia di LPP e la convenzione di\nadesione prevedono espressamente la possibilità per l’istituto di previdenza\ndi pretendere degli interessi sugli importi scoperti (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP e art.\n4 della convenzione di adesione). Nell’evenienza concreta però questa\npretesa non appare giustificata. Né dalla fatturazione del 1. marzo 2003, né\ndalla diffida del 29 aprile 2003 era per il convenuto possibile stabilire i motivi\nche inducevano la fondazione LPP a pretendere dei nuovi contributi, dopo la\nfattura del 28 gennaio 2003 a saldo delle pretese per il 30 novembre 2002.\nAnziché indicare la correzione dell’errore che era stato fatto nella\ndeterminazione del salario annuo, nella fatturazione 1. marzo 2003 si citano i\ncontributi per il 1. trimestre del 2003, malgrado all’epoca la ditta non avesse\ngià più alcun dipendente. Nel conteggio viene poi fatto riferimento ai contributi\ndal 1. maggio al 31 dicembre 2002, malgrado il rapporto di lavoro avesse\npreso fine il 30 novembre 2002. La successiva diffida, secondo la quale 20\ngiorni dopo si pretendono anche gli interessi di mora, non era certo atta ad\napportare maggior chiarezza. In questo scritto veniva fatto semplicemente\nriferimento al contributo del 1. marzo 2003. Del resto la poca chiarezza del\nconteggio perdurava anche con l’introduzione dell’azione, nella quale\nvenivano chiesti contributi dal 1. settembre 2001 al 30 giugno 2002, per un\nperiodo quindi in gran parte estraneo alla concreta situazione del caso in\noggetto. Anche nell’azione non veniva inoltre fatto alcun riferimento all’errato\nconteggio presentato in precedenza ed agli importi già corrisposti da parte del\ndatore di lavoro, sarebbe anzi sembrato che il convenuto non avesse mai\ncorrisposto prestazioni. Solo nell’ambito della replica è finalmente stato\npossibile, non solo per il convenuto, ma anche per questo Giudice,\ncomprendere e verificare il calcolo dell’attrice, che si è poi rivelato in parte\ncorretto. Anche l’errore nella definizione del salario annuo AVS va a carico\ndella fondazione LPP. E’ vero che il 22 luglio 2002 la ditta annunciava un\nsalario lordo annuo di fr. 39'600.--, ma non va neppure dimenticato che la\ncomunicazione indicava l’inizio dell’attività per il 1. maggio 2002 e che il 18\ndicembre 2002 seguiva la regolare attestazione dei salari da parte della cassa\ndi compensazione. All’epoca del conteggio del 28 gennaio 2003 erano\npertanto all’attrice noti gli elementi onde procedere alla corretta\ndeterminazione del premio annuo, ma in tale conteggio non veniva operata\nalcuna correzione. In queste condizioni, dopo che l’errore nella definizione del\nsalario annuo assicurato è da attribuire alla parte attrice e dopo che questa\nnon è stata in grado di rendere almeno credibile il ben fondato della pretesa\nfatta valere fino alla replica, fornendo successivamente sempre dati inesatti,\nper il Tribunale non si giustifica il prelievo di interessi di mora. Le\nconsiderazioni fatte per negare il diritto agli interessi di mora si impongono\nanche per le spese di diffida e quelle d’esecuzione. Dopo i continui\ncambiamenti di motivazioni riferiti a sempre diversi periodi di calcolo e dopo\nche per il convenuto gli importi dovuti erano reputati versati, la pretesa\nriguardante le spese di diffida e quelle d’esecuzione appare altrettanto\ninfondata.\n\n5. In conclusione, l’azione è accolta solo parzialmente per l’ammontare di fr.\n1'259.95. Per quanto riguarda gli interessi di mora e le spese di diffida l’azione\nè respinta. La procedura è gratuita. Alla parte attrice non vengono assegnate\nripetibili, in quanto non è ricorsa alla collaborazione di un patrocinatore legale\nestraneo all’istituto di previdenza (cfr. l’art. 75 LTA applicabile in virtù del rinvio\ndi cui all’art. 12 OPCS e PTA 1995 no. 95 e riferimenti).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. L’azione è parzialmente accolta e … viene condannato a versare alla\nfondazione LPP, l’importo di fr. 1'259.95. Per il resto l’azione è respinta.\n\n2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 1323/03\ndell’ufficio d’esecuzione di … per l’ammontare di fr. 1'259.95.\n\n3. La procedura è gratuita.\n"}