{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-08-17", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-37_2004-08-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_37_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf3fd9a5474814320f05505348830024b150ae5a4e1e3a58b8754f39827b66a02a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf3fd9a5474814320f05505348830024b150ae5a4e1e3a58b8754f39827b66a02a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_37", "Checksum": "915fb707952b1fea131a845db3078ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 17.08.2004 S 2004 37"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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La ditta … di … si affiliava alla … (qui di seguito detta semplicemente\nfondazione LPP) a partire dal 1. maggio 2002, avendo da questa data assunto\nalle proprie dipendenze un lavoratore. Il contratto di lavoro era a tempo\ndeterminato e prendeva fine il 30 novembre 2002. L’8 agosto 2002, la\nfondazione LPP comunicava al datore di lavoro i dati personali del dipendente,\ntra i quali figurava un salario annuo di base di fr. 39'600.-- ed i rispettivi\ncontributi annui per un ammontare di fr. 2'038.55. Sulla base di questo\ncontributo annuo veniva allestita la fattura del 1. settembre 2002 per un\nimporto di fr. 849.40. Il 16 gennaio 2003, la ditta … comunicava alla\nfondazione LPP la cessazione del rapporto d’impiego con il dipendente e\nchiedeva pertanto l’annullamento del contratto di affiliazione, non avendo più\nintenzione di assumere personale dipendente. Il 28 gennaio 2003, la ditta\nveniva diffidata a versare fr. 609.65, comprensivi di un importo di fr. 509.--\nquali contributi e di fr. 100.-- di spese di diffida. Il 27 febbraio 2003 anche\nquesto importo veniva debitamente corrisposto.\n\n2. Il 1. marzo 2003, alla ditta venivano fatturati fr. 1'259.95 quali “contributi per il\n1. trimestre 2003”. Non avendo versato il contributo preteso, il 29 aprile 2003\nseguiva una diffida e al premio ancora scoperto venivano aggiunte le spese\ndi diffida per un ammontare di fr. 100.--. ll 13 giugno 2003 veniva staccato il\nprecetto esecutivo per un importo di fr. 1'359.90, con interessi del 5% a partire\ndal 20 maggio 2003 e le spese di fr. 150.--. Contro questo precetto esecutivo\nveniva interposta opposizione.\n\n3. Mediante azione del 18 marzo 2004, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale\namministrativo dei Grigioni di voler condannare … al pagamento dell’importo\ndi fr. 1'359.95, per contributi scoperti dal 1. settembre 2001 al 30 giugno 2002,\ncon interessi del 5% a partire dal 20 maggio 2003 e di fr. 150.--, quali spese\ndel precetto esecutivo. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo\ndell’opposizione al precetto esecutivo no. 1323/03.\n\n4. Nella risposta all’azione, … contestava il ben fondato della pretesa fatta valere\nnei confronti della sua ditta. Questa avrebbe impiegato un unico dipendente\nper sette mesi nel 2002. Dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine -\nalla fine di novembre 2002 - non sarebbe più stato impiegato alcun\ndipendente. Per il 2002, sarebbero stati corrisposti debitamente tutti i premi\nfatturati, mentre per il 2001 o il 2003 la ditta non potrebbe essere debitrice di\nalcun premio, non avendo in detti anni avuto degli operai alle proprie\ndipendenze.\n\n5. Nella replica, l’attrice motivava in modo diverso la pretesa formulata.\nInizialmente i premi sarebbero stati erroneamente calcolati in base al salario\ndichiarato dal datore di lavoro pari a fr. 39'600.-- e non in base al salario annuo\nAVS di fr. 57'492.--. Per questo, per il periodo dal maggio al novembre 2002\nresterebbe scoperto l’importo di fr. 1'359.95, compresi fr. 200.-- di spese di\ndiffida.\n\n6. Duplicando, il convenuto di opponeva categoricamente al pagamento di premi\nin base ad un salario annuo di fr. 57'492.--, essendo stato corrisposto al\ndipendente solo un salario complessivo, per i sette mesi di occupazione, di fr.\n34'814.55.\n\nConsiderando in diritto:\n1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge Federale sulla previdenza\nprofessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone\ndesigna il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie\ntra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello\nstesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del\nconvenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.\nConformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza sulla procedura\ndel contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS) del 26 novembre 1996, il\nTribunale amministrativo giudica quale unica istanza le controversie ai sensi\ndell’art. 73 LPP. Poiché il domicilio del convenuto è a …, la competenza di\nquesto giudice a statuire sull’azione è data.\n\n"}