Dal momento che la misura viene ordinata, l’assicurato ha il preciso compito di sottoporsi a tale misura e di seguire a questo proposito le istruzioni del competente ufficio del lavoro (cfr. anche PTA 1998 no. 22 e STA S 00 346). Ne consegue che anche quanto alla durata, la sanzione decretata merita conferma ed il ricorso deve essere respinto. 5. In applicazione all’art. 61 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è gratuita per le parti. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.