4. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI). La sospensione del diritto all’indennità è di 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, di 16 a 30 giorni in caso di una colpa mediamente grave e di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI). L’assicurato è stato sospeso dal diritto all’indennità per 5 giorni e pertanto è reputato essere incorso in una colpa lieve. La valutazione sfugge a qualsiasi critica.