Non va però dimenticato che il corso era unicamente di pomeriggio e per la durata di sole 2 ½ ore. Un giorno prima, doveva pertanto per l’interessato essere ancora possibile organizzare il trasporto tramite una terza persona o eventualmente avvertire l’ospite dell’eventuale ritardo. Ne discende che l’assicurato è stato a giusta ragione reputato essere contravvenuto all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. La sospensione dal diritto all’indennità è pertanto giustificata.