Come emerge pure chiaramente dall’invito al corso, la partecipazione era obbligatoria e solo dei validi motivi come la malattia, l’infortunio o un caso di forza maggiore avrebbero potuto giustificare l’assenza. In questo contesto anche volendo considerare come veritiera la versione fornita dal ricorrente per la prima volta in sede di ricorso, riguardo l’arrivo della nipote dodicenne che non conosce la lingua locale, il risultato non cambia. La necessità di prelevare una nipote al suo arrivo nel nostro paese non può in principio giustificare un’assenza dal lavoro.