L’assicurato è tra l’altro obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a colloqui di consulenza e a sedute informative (cpv. 3 lett. b). La relativa ordinanza in materia precisa che, dopo essersi annunciato, l’assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente (art. 21 cpv.