1. Ai sensi dell’art. 17 della legge federale su l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (cpv. 1 prima frase).