2. Con decisione 9 settembre 2003, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) sospendeva l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di 5 giorni, per non aver seguito le istruzioni del servizio competente. Il 19 febbraio 2004, il provvedimento veniva confermato integralmente anche in sede di opposizione.