{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-06-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-31_2004-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_31_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf5f6285a676f1e31893b82446bb8cfbe9bfb634ef947a78555434ea5936492f8b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf5f6285a676f1e31893b82446bb8cfbe9bfb634ef947a78555434ea5936492f8b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_31", "Checksum": "74f9d9e4987b37ec46aba8944ef01c37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.06.2004 S 2004 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.06.2004 S 2004 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 02.06.2004 S 2004 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:25:32", "Checksum": "50c29d75b5cec83e5c79c19d8d8ea95c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 02.06.2004 S 2004 31\nRegesto:\nsospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung\n\n4. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e\nammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv.\n3 LADI). La sospensione del diritto all’indennità è di 1 a 15 giorni in caso di\ncolpa lieve, di 16 a 30 giorni in caso di una colpa mediamente grave e di 31 a\n60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI). L’assicurato è stato\nsospeso dal diritto all’indennità per 5 giorni e pertanto è reputato essere\nincorso in una colpa lieve. La valutazione sfugge a qualsiasi critica. Pur\navendo una certa comprensione per la situazione dell’assicurato, che si era\npreso degli impegni di carattere privato non sapendo fino al giorno prima di\ndover partecipare ad un corso obbligatorio organizzato dal competente\nservizio in materia di disoccupazione, non va comunque dimenticato che\nall’interessato era stata chiaramente ventilata la passibile sanzione. Infatti,\noltre che sull’invito al corso, il fatto di incorrere in una sanzione in caso di\nassenza ingiustificata era stato ancora espressamente ricordato al ricorrente\ntelefonicamente dal competente incaricato. In tale occasione, il ricorrente\nconsiderava comunque più importate adempiere all’impegno privato assunto\nche partecipare al corso a cui era stato invitato. Non spetta però alla persona\ndisoccupata decidere se frequentare o meno un corso. Dal momento che la\nmisura viene ordinata, l’assicurato ha il preciso compito di sottoporsi a tale\nmisura e di seguire a questo proposito le istruzioni del competente ufficio del\nlavoro (cfr. anche PTA 1998 no. 22 e STA S 00 346). Ne consegue che anche\nquanto alla durata, la sanzione decretata merita conferma ed il ricorso deve\nessere respinto.\n\n5. In applicazione all’art. 61 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del\ndiritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la procedura dinanzi al tribunale\ncantonale delle assicurazioni è gratuita per le parti.\n\nIl Tribunale decide:\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. La procedura è gratuita.\n"}