{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-06-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-31_2004-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_31_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf5f6285a676f1e31893b82446bb8cfbe9bfb634ef947a78555434ea5936492f8b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf5f6285a676f1e31893b82446bb8cfbe9bfb634ef947a78555434ea5936492f8b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_31", "Checksum": "74f9d9e4987b37ec46aba8944ef01c37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.06.2004 S 2004 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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In effetti, l’invito a voler partecipare\nal corso del 24 luglio 2003 reca la data del 14 luglio 2003. Giusta la busta\nallegata dal ricorrente in sede di ricorso, l’invio sarebbe però stato spedito solo\nin data 22 luglio 2003 (timbro postale) e sarebbe pervenuto all’istante il 23\nluglio, cioè un solo giorno prima del termine. Tale versione viene dall’ufficio\nconvenuto messa in dubbio, giacché il 21 luglio 2003 all’assicurato veniva\nrichiesta l’introduzione di determinati formulari firmati e compilati, motivo per\ncui la busta allegata potrebbe in teoria riferirsi all’ulteriore scritto intimato\nall’istante solo il 23 luglio 2003. In base alla lista degli allegati allo scritto del\n21 luglio 2003, tra i quali figura tra gli altri anche l’invito al corso qui in\ndiscussione, la versione fornita dal ricorrente appare come quella più\nverosimile. Deve pertanto essere considerato come comprovato che il\nricorrente è stato invitato al corso di giovedì pomeriggio, 24 luglio 2003, solo\nil giorno antecedente. Come è però stato esposto nel considerando che\nprecede, dal 1. gennaio 2000, l’art. 21 cpv. 1 in fine OADI prevede che, per la\nconsulenza e il controllo, l’assicurato possa essere contattato entro un giorno.\nLa disposizione voleva propriamente definire dei termini precisi, onde evitare\nche la persona disoccupata potesse appellarsi alla tardività delle istruzioni\nricevute magari solo alcuni giorni prima. Per il Tribunale, alla luce di tale\ndisposizione, la convocazione del ricorrente non può essere considerata\ntardiva. Se per un colloquio di consulenza o per dei controlli, l’assicurato deve\nessere contattabile entro un giorno, lo stesso principio deve valere anche per\nla partecipazione ad un corso pomeridiano di 2 ½ ore.\nb) Anche se l’invito deve nell’evenienza essere considerato ancora tempestivo,\nil servizio competente viene in questa sede espressamente invitato a voler\nevitare in futuro convocazioni a così corto termine quando le circostanze\nconcrete permetterebbero di agire entro dei termini usuali. Un corso come\nquello in oggetto viene necessariamente organizzato in anticipo. Il ricorrente\nera disoccupato dagli inizi di luglio 2003 e l’invito al corso era stato redatto già\nin data 14 luglio 2003. In tale situazione non sono ravvisabili validi motivi per\ngiustificare la consegna del plico alla posta solo una settimana più tardi. Un\nsimile temporeggiamento potrebbe infatti, a seconda delle circostanze del\ncaso concreto, contravvenire al principio della buona fede, al quale anche\nl’ufficio convenuto è tenuto ad attenersi.\n\n3. L’istante, dopo aver avuto notizia del corso al quale era tenuto a presenziare,\navvertiva immediatamente la persona incaricata di non poter partecipare,\navendo visite dall’America. Il fatto di avere visite simili non è evidentemente\nun valido motivo per non partecipare ad un corso organizzato dal competente\nservizio in materia di disoccupazione. Come emerge pure chiaramente\ndall’invito al corso, la partecipazione era obbligatoria e solo dei validi motivi\ncome la malattia, l’infortunio o un caso di forza maggiore avrebbero potuto\ngiustificare l’assenza. In questo contesto anche volendo considerare come\nveritiera la versione fornita dal ricorrente per la prima volta in sede di ricorso,\nriguardo l’arrivo della nipote dodicenne che non conosce la lingua locale, il\nrisultato non cambia. La necessità di prelevare una nipote al suo arrivo nel\nnostro paese non può in principio giustificare un’assenza dal lavoro.\nApplicando lo stesso parametro, l’impegno assunto non poteva pertanto\nessere considerato come un valido motivo per non seguire un corso\nobbligatorio in materia di disoccupazione. E’ vero che sentendosi libero da\nimpegni di lavoro, l’assicurato aveva previsto di prelevare la ragazza al suo\narrivo. Non va però dimenticato che il corso era unicamente di pomeriggio e\nper la durata di sole 2 ½ ore. Un giorno prima, doveva pertanto per\nl’interessato essere ancora possibile organizzare il trasporto tramite una terza\npersona o eventualmente avvertire l’ospite dell’eventuale ritardo. Ne discende\nche l’assicurato è stato a giusta ragione reputato essere contravvenuto all’art.\n30 cpv. 1 lett. d LADI. La sospensione dal diritto all’indennità è pertanto\ngiustificata.\n\n"}