{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-06-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-31_2004-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_31_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf5f6285a676f1e31893b82446bb8cfbe9bfb634ef947a78555434ea5936492f8b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf5f6285a676f1e31893b82446bb8cfbe9bfb634ef947a78555434ea5936492f8b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_31", "Checksum": "74f9d9e4987b37ec46aba8944ef01c37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.06.2004 S 2004 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Avendo visite\ndall’America, il disoccupato telefonava al collocatore per informarlo di non\npoter partecipare al corso del 24 luglio 2003. Sentito in merito all’assenza dal\ncorso informativo, l’assicurato adduceva di essere stato invitato a partecipare\nalla misura solo il giorno precedente e di non aver conseguentemente più\npotuto disdire un appuntamento già preso in precedenza.\n\n2. Con decisione 9 settembre 2003, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro\ndei Grigioni (UCIAML) sospendeva l’assicurato dal diritto all’indennità di\ndisoccupazione per la durata di 5 giorni, per non aver seguito le istruzioni del\nservizio competente. Il 19 febbraio 2004, il provvedimento veniva confermato\nintegralmente anche in sede di opposizione.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 7 marzo\n2004, l’assicurato postulava l’annullamento della decisione di sospensione.\nL’invito a presentarsi al corso sarebbe, infatti, stato da lui ricevuto solo il giorno\nprecedente, momento nel quale però avrebbe già preso l’impegno di prelevare\na … la nipote dodicenne proveniente dall’America. Per questo, l’interessato\navrebbe subitamente avvertito l’ufficio competente dell’impossibilità di\npartecipare al provvedimento ordinato e, anziché ottenere l’esonero richiesto,\nsarebbe puntualmente stato informato delle sanzioni passibili in caso di\nmancata comparsa alla misura ordinata.\n\n4. Nella propria presa di posizione, l’UCIAML chiedeva la conferma della\ndecisione impugnata. L’ordine di partecipare al corso sarebbe pervenuto\nall’interessato entro i termini prescritti e il ricorrente non avrebbe dato seguito\nalle istruzioni impartitegli pur essendo stato avvertito delle conseguenze nelle\nquali rischiava di incorrere. Del resto, inizialmente, l’assicurato avrebbe\nrichiesto l’esonero dalla partecipazione al corso adducendo di avere visite\ndall’America. La versione riguardo la nipote dodicenne sarebbe stata fornita\nsolo in sede di ricorso, ma non sarebbe comunque suscettibile di modificare\nle sorti del giudizio. Entro 24 ore avrebbe dovuto essere possibile organizzare\nl’eventuale prelievo anche tramite una terza persona. In generale poi, l’ufficio\nconvenuto considera del tutto esigibile per un disoccupato la frequentazione\ndi un corso pomeridiano di 2 ½ ore anche se dovesse avere delle visite\ndall’America.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Ai sensi dell’art. 17 della legge federale su l’assicurazione contro la\ndisoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), l’assicurato che fa valere\nprestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente,\nintraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per\nevitare o abbreviare la disoccupazione (cpv. 1 prima frase). Deve poi\nannunciarsi personalmente per il collocamento all’ufficio del lavoro del suo\nluogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il\nquale pretende prestazioni e osservare da quel momento le prescrizioni di\ncontrollo emanate dal Consiglio federale (cfr. cpv. 2). L’assicurato è tra l’altro\nobbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a\ncolloqui di consulenza e a sedute informative (cpv. 3 lett. b). La relativa\nordinanza in materia precisa che, dopo essersi annunciato, l’assicurato deve\npresentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il\nservizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve\ngarantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio\ncompetente (art. 21 cpv. 1 OADI). L’assicurato che non osserva le prescrizioni\ndi controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta\nun’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento\ninerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo\ncomportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo\nscopo è sospeso dal diritto all’indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).\n\n"}