Pretendere, come sembra fare l’ufficio convenuto, che l’istante debba già aver in mano un contratto di lavoro non trova alcun riscontro nelle condizioni poste dalla normativa federale per l’attribuzione degli assegni di formazione e va decisamente oltre quanto si possa ragionevolmente esigere dalla petente. Per il resto, la parte convenuta non fa altro che fondarsi su delle supposizioni proprie, non comprovate da alcun elemento oggettivo, mentre l’istante è dal canto suo riuscita a dimostrare che i posti ai quali ambisce sono soggetti a sensibili fluttuazioni di manodopera che possono pertanto favorire comunque la sua assunzione.