a annovera gli assegni di formazione. Giusta l’art. 60a LADI, l’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni alle persone disoccupate che hanno almeno 30 anni e non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (cpv. 1). Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv. 4).