1. Giusta l’art. 1a cpv. 2 della legge federale su l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), la legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro. A questo fine la LADI ha previsto agli art. 59 ss i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Gli stessi sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurate il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro.