{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-02-18", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-172_2005-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_172_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf00aa2f6ba67d305c7d9db119cc37f3105759bd41964e26330ec5f0329fb7247b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf00aa2f6ba67d305c7d9db119cc37f3105759bd41964e26330ec5f0329fb7247b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_172", "Checksum": "14fb985207155bb093f27f79faf6a61f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 18.02.2005 S 2004 172"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Come l’assicurata ha saputo debitamente dimostrare, tra il 1993\ne il 1994 essa svolgeva una riqualifica interna presso l’Azienda svizzera delle\nPTT. Al termine di tale formazione, l’assicurata otteneva l’attestato\nd’assistente d’esercizio che però è riconosciuto solo all’interno dell’azienda e\nnon a livello federale come un regolare tirocinio di lavoro. In queste condizioni\nnon è dato considerare che la formazione di cui dispone l’istante sia una\nformazione professionale completa. Con gli assegni di formazione si vuole\naccrescere le possibilità di inserimento sul mercato del lavoro di quelle\npersone che, non disponendo di alcuna formazione professionale specifica,\nsono difficilmente collocabili. Propriamente dal punto di vista dalla\ncollocabilità, non è oggettivamente sostenibile che una semplice formazione\ninterna ad una ditta - formazione che per definizione stessa è settoriale e\nsoddisfa quindi in primo luogo le peculiarità proprie di un determinato datore\ndi lavoro - possa offrire all’assicurata le stesse possibilità di inserimento nel\nmondo del lavoro come un normale tirocinio o comunque una formazione\nriconosciuta a livello cantonale o federale. Del resto, già la durata stessa della\nformazione non permette confronti del genere. Per questo non è nella\nfattispecie ammissibile ritenere la petente già in possesso di una formazione\nprofessionale completa per negarle il diritto agli assegni di formazione.\n\n3. Per l’ufficio convenuto, la nuova formazione non sarebbe comunque atta a\nmigliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata, non essendo disponibile\nattualmente alcun posto come aiuto infermiera. Anche questa allegazione non\nmerita protezione. Per chi conosce la realtà locale del luogo di domicilio e di\nquello di lavoro dell’assicurata è fuori discussione che i tre istituti di cura della\nregione (due case per anziani e una clinica) siano da anni degli apprezzati\ndatori di lavoro, soprattutto per manodopera femminile. Il fatto che\nrecentemente siano state assunte tre nuove aiuto infermiere nei due istituti di\ncura del comune sul territorio del quale opera pure l’istante non permette certo\ndi concludere che non esistano delle buone possibilità per la ricorrente di\ntrovare un’occupazione al termine della formazione. Tali ottime possibilità\nvengono del resto pure confermate dall’attuale datrice di lavoro che ventila la\npossibilità di un’assunzione della dipendente a formazione ultimata.\nPretendere, come sembra fare l’ufficio convenuto, che l’istante debba già aver\nin mano un contratto di lavoro non trova alcun riscontro nelle condizioni poste\ndalla normativa federale per l’attribuzione degli assegni di formazione e va\ndecisamente oltre quanto si possa ragionevolmente esigere dalla petente. Per\nil resto, la parte convenuta non fa altro che fondarsi su delle supposizioni\nproprie, non comprovate da alcun elemento oggettivo, mentre l’istante è dal\ncanto suo riuscita a dimostrare che i posti ai quali ambisce sono soggetti a\nsensibili fluttuazioni di manodopera che possono pertanto favorire comunque\nla sua assunzione. Infine, l’istante non è neppure intenzionata a limitare le\nproprie ricerche (qualora fosse necessario) a livello locale, ma considera la\nformazione indispensabile anche per occupare un posto nel vicino Cantone\nTicino. Essendo poi tale formazione divenuta recentemente elemento\nessenziale per l’assunzione quale aiuto infermiera in tutti gli istituti di cura, le\npossibilità di impiego vanno effettivamente considerate indubbiamente in\nun’ottica migliore di quanto sostenga l’ufficio convenuto.\n\n4. Anche il presunto prevalente interesse privato dell’istante alla formazione va\nrecisamente contestato. Sostenere che una formazione mediante la quale\nl’assicurata verrebbe a conseguire un salario mensile inferiore a quello\nprecedente di oltre un terzo debba necessariamente essere portata a termine\nper puro interesse personale è assolutamente fuori luogo. Simili osservazioni,\noltre che offendere la destinataria, non sono certo proprie a sollecitare le\npersone disoccupate a darsi da fare in tutto e per tutto, prendendo quindi\nanche in considerazione degli importanti scapiti economici, per ridurre la\ndisoccupazione, come sarebbe invece loro compito. Ne consegue che il\nricorso deve essere accolto e all’assicurata va riconosciuto il diritto agli\nassegni di formazione per diventare assistente di cura, non essendo gli altri\npresupposti per il diritto all’assegno controversi.\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è accolto e a … viene riconosciuto il diritto all’assegno di formazione\ndi un anno per assistente di cura.\n\n2. La procedura è gratuita.\n"}