{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-02-18", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-172_2005-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_172_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf00aa2f6ba67d305c7d9db119cc37f3105759bd41964e26330ec5f0329fb7247b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf00aa2f6ba67d305c7d9db119cc37f3105759bd41964e26330ec5f0329fb7247b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_172", "Checksum": "14fb985207155bb093f27f79faf6a61f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 18.02.2005 S 2004 172"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Il 29 giugno 2004, la disoccupata\nintroduceva formale domanda per assegni, avendo intenzione di iniziare una\nformazione di un anno come assistente di cura presso la … di ...\n\n2. Con decisione 20 luglio 2004 la richiesta veniva respinta, poiché l’assicurata\nnon era reputata priva di una formazione di base. Presso l’Azienda svizzera\ndelle PTT, la petente avrebbe infatti assolto il tirocinio di assistente\nd’esercizio. La tempestiva opposizione, nella quale veniva comprovata la\nqualifica puramente interna della formazione di cui beneficerebbe l’assicurata,\nveniva respinta con decisione 12 novembre 2004. A motivo della conferma\ndella decisione di rifiuto, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei\nGrigioni (UCIAML) adduceva la mancata richiesta sul mercato del lavoro di\nposti in qualità di aiuto infermiera e il prevalente interesse personale della\npetente a seguire la formazione di assistente di cura.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23\nnovembre 2004, l’assicurata postulava il riconoscimento degli assegni per\nformazione. Contrariamente al parere dell’ufficio convenuto, a … si sarebbero\nrecentemente resi disponibili almeno tre nuovi posti di lavoro. La formazione\ndi aiuto infermiera sarebbe poi comunque un buon punto di partenza anche\nper andare a lavorare nel vicino Cantone Ticino, poiché attualmente tale\nformazione di base sarebbe il presupposto minimo per l’assunzione in\nqualsiasi nosocomio. Del tutto infondate sarebbero poi le allusioni al puro\ninteresse personale alla formazione anche solo in considerazione del fatto che\npresso il precedente datore di lavoro l’assicurata avrebbe mensilmente\nguadagnato fr. 5'500.-- mentre, anche dopo la formazione in atto, lo stipendio\ndi una aiuto infermiera non sarebbe che di fr. 3'500.--.\n\n4. Nella presa di posizione sul ricorso, l’UCIAML chiedeva la reiezione del\nricorso per i motivi già esposti nella decisione su opposizione. In particolare,\nl’ufficio non considerava che la formazione alla quale si stava sottoponendo\nl’assicurata potesse accrescerne l’idoneità al collocamento.\n\n5. Il 4 gennaio 2005, la … certificava, su richiesta del Tribunale, la possibilità di\nun’eventuale assunzione futura della ricorrente. Dal canto suo, l’ufficio\nconvenuto rinunciava a duplicare.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Giusta l’art. 1a cpv. 2 della legge federale su l’assicurazione contro la\ndisoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), la legge si prefigge di\nprevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di\nfavorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro. A questo\nfine la LADI ha previsto agli art. 59 ss i provvedimenti inerenti al mercato del\nlavoro (PML). Gli stessi sono volti a promuovere la reintegrazione di\nassicurate il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del\nlavoro. Tali provvedimenti devono in particolare migliorare l’idoneità al\ncollocamento delle persone assicurate in modo da permettere loro una rapida\ne durevole reintegrazione (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Tra le prestazioni che\nla legge prevede in caso di partecipazione a PML l’art. 59b cpv. 3 lett. a\nannovera gli assegni di formazione. Giusta l’art. 60a LADI, l’assicurazione può\nconcedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni alle\npersone disoccupate che hanno almeno 30 anni e non dispongono di una\nformazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un\nimpiego nell’ambito della loro professione (cpv. 1). Gli assegni di formazione\nsono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che\nprevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine\ndella formazione (cpv. 4).\n\n"}