Parimenti, una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle parti in causa viola manifestamente i propri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati comportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti) o se è chiaro che la parte in causa non crede neppure essa ad una possibilità di esito positivo del ricorso (DTF 111 Ia 150). Nell’evenienza, alla convenuta era ben chiaro l’obbligo di versare i contributi alla previdenza obbligatoria per i propri dipendenti, obbligo del resto mai posto in discussione.