Si parla di leggerezza o di temerarietà quando una parte fonda, ad esempio, la propria presa di posizione su di uno stato di fatto manifestamente errato, mentre sa o avrebbe potuto sapere, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze, che era errato. Parimenti, una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle parti in causa viola manifestamente i propri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati comportamenti (DTF 112 V 334 cons.