art. 70 LPP) e infine il premio per il rincaro, tutti elementi che nell’evenienza non sono oggetto di contestazione. La legislazione federale in materia di LPP e le condizioni contrattuali prevedono espressamente la possibilità per l’istituto di previdenza di pretendere degli interessi sugli importi scoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e punto V6 del regolamento), nonché di accollare le spese delle diffide e altre attività in relazione all’incasso (punto V7 del regolamento).