2. Non è contestato che dal 1. novembre 2001 la ditta convenuta era affiliata alla fondazione LPP, avendo impiegato dei dipendenti. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 e 2 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori. Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. La ditta affiliata è debitrice nei confronti della fondazione dell’intero ammontare dei contributi e trattiene il contributo del dipendente dal suo salario.