{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-21", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-104_2005-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_104_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa99005207e82fbeea79efcfb88bd8d847acfbcfea56a582a6957002bb0fef6f81ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa99005207e82fbeea79efcfb88bd8d847acfbcfea56a582a6957002bb0fef6f81ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_104", "Checksum": "b6c7a4648c94e5d6704b91faa75d06a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 21.01.2005 S 2004 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer 21.01.2005 S 2004 104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 21.01.2005 S 2004 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contributi LPP | berufliche Vorsorge"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:03:32", "Checksum": "29d4ece1cf0436ccc8a424d63a37d0c0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 21.01.2005 S 2004 104\nRegesto:\ncontributi LPP | berufliche Vorsorge\n\n b) Come è già stato esposto in precedenza, la società convenuta non contesta\nil ben fondato delle pretese avanzate nei propri confronti, bensì riconosce\nespressamente il debito oggetto della presente azione a favore dell’istituto di\nprevidenza, debito che accanto ai premi è comprensivo degli interessi e delle\nspese di ritardo. In queste circostanze non resta che confermare il diritto\ndell’attrice all’importo preteso nell’ambito della presente azione in giustizia e\ncorrispondente a una distinta premi ancora scoperta di fr. 10'608,45, alle\nspese delle diffide di fr. 280.-- e agli interessi di fr. 197.70 per il 2002 e di fr.\n292.90 fino al 4 settembre 2003, per un totale di fr. 11'379.05.\n\n4. In conclusione, l’azione è integralmente accolta. In principio, giusta l’art. 72\ncpv. 2 LPP, la procedura è gratuita. Questo è pure quanto prevede l’art. 11\nOPCS. Tuttavia, lo stesso disposto precisa che - ad una parte che si comporta\ncon temerarietà o con leggerezza - possano essere messe a carico una tassa\ndi sentenza e le spese di procedura complete o parziali. Si parla di leggerezza\no di temerarietà quando una parte fonda, ad esempio, la propria presa di\nposizione su di uno stato di fatto manifestamente errato, mentre sa o avrebbe\npotuto sapere, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze, che era\nerrato. Parimenti, una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle\nparti in causa viola manifestamente i propri doveri di parte, che possono\nessere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati\ncomportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti) o se è chiaro che la\nparte in causa non crede neppure essa ad una possibilità di esito positivo del\nricorso (DTF 111 Ia 150). Nell’evenienza, alla convenuta era ben chiaro\nl’obbligo di versare i contributi alla previdenza obbligatoria per i propri\ndipendenti, obbligo del resto mai posto in discussione. Il fatto di non aver dato\nseguito al versamento neppure dopo reiterati richiami e di aver provocato il\npresente processo, presentando opposizione al precetto esecutivo, e\nmalgrado ancora il 16 settembre 2003 l’attrice avesse sollecitato il pagamento\nrendendo attenta la debitrice dell’imminente introduzione della causa, denota\nsecondo la prassi di questo Giudice (STA S 03 45 e 42 nonché S 02 298) una\ncondotta alquanto leggera se non temeraria che giustifica l’accollamento delle\nspese di procedura alla parte soccombente. Alla parte attrice, viene\nassegnata un’indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 75 LTA applicabile in\nvirtù del rinvio di cui all’art. 12 OPCS).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. a) L’azione è accolta e la … SA, …, viene condannata a versare alla … collettiva\nper la previdenza professionale obbligatoria, l’importo di fr. 11'379.05 con\ninteressi del 5% a partire dal 4 settembre 2003 come pure fr. 100.-- per le\nspese del precetto esecutivo.\n\nb) E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 1796/03\ndell’Ufficio d’esecuzione del Circolo di …\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 500.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 126.--\ntotale fr. 626.--\n\nil cui importo sarà versato dalla … SA entro trenta giorni dalla notifica della\npresente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni,\nCoira.\n3. La … SA versa alla … fr. 500.-- a titolo di ripetibili.\n"}