{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-21", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2004-104_2005-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_104_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa99005207e82fbeea79efcfb88bd8d847acfbcfea56a582a6957002bb0fef6f81ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa99005207e82fbeea79efcfb88bd8d847acfbcfea56a582a6957002bb0fef6f81ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_104", "Checksum": "b6c7a4648c94e5d6704b91faa75d06a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 21.01.2005 S 2004 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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La … SA di … si affiliava alla … (in seguito semplicemente fondazione LPP)\na partire dal 1. novembre 2001. Per i suoi due dipendenti, le veniva inviata il\n25 marzo 2002 la fattura per i contributi alla previdenza per l’anno in corso di\nfr. 10'881.10. Di questo importo, la debitrice corrispondeva unicamente fr.\n272.65. Dopo che anche le due diffide del 15 agosto e del 30 ottobre 2002\nrestavano senza riscontro, la fondazione LPP ritirava alla ditta la copertura\nassicurativa. L’8 settembre 2003 veniva staccato il precetto esecutivo per un\nimporto di fr. 11'379.05, con interessi del 5% a partire dal 4 settembre 2003.\nAll’iniziale importo ancora scoperto di fr. 10'608.45 venivano infatti ad\naggiungersi le spese di ritardo (fr. 280.--) per i richiami del 2002 e 2003, gli\ninteressi del conto corrente per il 2002 di fr. 197.70 e quelli fino alla data del\nprecetto esecutivo per il 2003 di fr. 292.90. Contro questo precetto esecutivo,\nveniva interposta opposizione.\n\n2. Mediante azione del 16 agosto 2004, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale\namministrativo dei Grigioni di voler condannare la … SA al pagamento\ndell’importo di fr. 11'379.05, con interessi del 5% a partire dal 4 settembre\n2003 e di fr. 100.--, quali spese del precetto esecutivo. Parallelamente, veniva\nchiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. 1796/03.\n\n3. Entro il termine assegnatole, la … SA non introduceva alcuna risposta di\ncausa. A più riprese poi, il 1°, 6 e 28 ottobre 2004, la convenuta riconosceva\nla fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti e si dichiarava\ndisposta a corrispondere l’importo preteso nei giorni seguenti. Fino a tuttora,\nl’importo non è però ancora stato corrisposto.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge Federale sulla previdenza\nprofessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone\ndesigna il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie\ntra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello\nstesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del\nconvenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.\nConformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza sulla procedura\ndel contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS) del 26 novembre 1996, il\nTribunale amministrativo giudica quale unica istanza le controversie ai sensi\ndell’ art. 73 LPP. Poiché la sede della ditta è a …, la competenza di questo\nGiudice a statuire sull’azione è data.\n\n2. Non è contestato che dal 1. novembre 2001 la ditta convenuta era affiliata alla\nfondazione LPP, avendo impiegato dei dipendenti. Conformemente all’art. 66\ncpv. 1 e 2 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni\nregolamentari l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai\nlavoratori. Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi.\nLa ditta affiliata è debitrice nei confronti della fondazione dell’intero\nammontare dei contributi e trattiene il contributo del dipendente dal suo\nsalario. Le stesse disposizioni, quanto agli obblighi del datore di lavoro,\nvengono poi ancora precisate nel regolamento della fondazione al punto V6.\nTale disposto precisa ancora che i mezzi finanziari della cassa di previdenza\nvengono investiti nella fondazione quale credito fruttifero verso la … e che gli\ninteressi attivi e passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono\nessere adattati senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione.\nGiusta poi quanto previsto al punto V7, la fondazione LPP addebita al datore\ndi lavoro le spese per diffide ed eventuali altre attività relative all’incasso.\n3. a) Nella determinazione dell’ammontare dei premi concorrono fattori quali: il\npremio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia annuo, stabilito in\nfunzione del salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP) con le aliquote di cui all’art.\n16 LPP, il premio di rischio stabilito in funzione delle prestazioni di cui agli art.\n18-26 LPP, il contributo per il fondo di garanzia, il contributo per misure\nspeciali (cfr. art. 70 LPP) e infine il premio per il rincaro, tutti elementi che\nnell’evenienza non sono oggetto di contestazione. La legislazione federale in\nmateria di LPP e le condizioni contrattuali prevedono espressamente la\npossibilità per l’istituto di previdenza di pretendere degli interessi sugli importi\nscoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e punto V6 del regolamento), nonché di accollare\nle spese delle diffide e altre attività in relazione all’incasso (punto V7 del\nregolamento).\n\n"}