e LADI non si riferisce agli orari di lavoro in generale, ma riguarda quelle aziende che sono confrontate con dei conflitti collettivi di lavoro e dove pertanto non si può lavorare normalmente. Per il resto, per quanto esposto in precedenza, se gli orari di lavoro lo richiedono, è esigibile che l’assicurata alloggi nel luogo di lavoro giusta quanto previsto all’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI. Ne discende che, nelle concrete circostanze e in base agli atti all’incarto, la ricorrente non può essere considerata inidonea al collocamento. In seguito all’accoglienza del ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata.