Del resto, anche per un datore di lavoro non è certo interessante mettere a disposizione dell’impiegata a tempo ridotto una possibilità di alloggio come per il dipendente a tempo pieno. Ignorando tutti questi aspetti degli impieghi segnalati alla ricorrente e considerandola semplicemente come non idonea al collocamento, malgrado dei volumi di lavoro decisamente ridotti, l’ufficio ha preso una decisione che viola anche il principio della proporzionalità. Il rifiuto dell’idoneità al collocamento è, infatti, una misura estremamente incisiva e che di conseguenza va applicata come ultima ratio.