Per questo, vengono spesso anche messi a disposizione dei dipendenti delle possibilità di vitto o di alloggio. A questo proposito è bene ricordare alla ricorrente che in termini di esigibilità è unicamente considerata non esigibile un’attività che necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Nell’evenienza, non è dato sapere se i lavori segnalati offrissero una possibilità di alloggio o meno.