Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro, qualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l’assicurata può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. L’idoneità al collocamento può essere rifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l’assicurata continua a rifiutare un’occupazione adeguata o se essa limita le proprie ricerche di lavoro ad un settore nel quale non ha concretamente che delle deboli possibilità d’impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons.