la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurata ne sia impedita per motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro, qualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l’assicurata può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro.