Questa definizione dell’idoneità al collocamento presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurata ne sia impedita per motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI.