Considerando però come la consegna degli invii raccomandati non avvenga di regola il sabato (pertanto il primo giorno lavorativo seguente era il lunedì 17 novembre 2003), che una lettera raccomandata può restare in giacenza alla posta per sette giorni prima del suo ritiro (fino al 24 novembre 2003) e che a partire dal 18 dicembre correvano le ferie giudiziarie precedenti il Natale, non è dato considerare comprovata la tardività del ricorso. In termini di prove, la decisione viene pertanto ad essere sfavorevole all’ufficio convenuto che intende appellarsi alla tardività del ricorso