c LPGA). Evidentemente, poiché l’ufficio convenuto oppone alla ricorrente l’eccezione di tardività, la prova del mancato ossequio dei termini di ricorso spetta all’amministrazione (vedi per tutte PTA 1993 no. 83). Questa parte dal presupposto che la decisione impugnata, essendo stata spedita il 14 novembre 2003, sarebbe stata recapitata all’interessata il giorno seguente (15 novembre 2003), e che conseguentemente il termine di 30 giorni sarebbe comunque trascorso infruttuoso quando, il 22 dicembre 2003, il presente ricorso veniva consegnato all’ufficio postale. L’allegazione non merita protezione.