2. a) L’ufficio convenuto oppone alla ricorrente la tardività dell’istanza. Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Qualora il termine sia computato in giorni, esso inizia a decorrere il giorno dopo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA). Il termine è rispettato se il ricorso viene presentato al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). I termini stabiliti dall’autorità in giorni non decorrono per ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 1. gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA).