Dal canto suo, l’UCIAML postulava la non entrata nel merito del ricorso o eventualmente la sua reiezione. Per l’ufficio convenuto, tenendo in considerazione qualsiasi modalità di calcolo dei termini, l’istanza presentata il 22 dicembre 2003 sarebbe comunque tardiva. Il ricorso sarebbe però anche materialmente infondato, essendo nelle condizioni della ricorrente oggettivamente impossibile trovare un’occupazione adeguata. L’assicurata vivrebbe, infatti, in un piccolo paesino di montagna, dove la dipendenza dai mezzi di trasporto pubblici renderebbe praticamente vana qualsiasi ricerca d’impiego.