3. Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 dicembre 2003, la ricorrente chiedeva di essere posta al beneficio dell’indennità di disoccupazione. L’istante non considera che le sia imputabile il rifiuto dei due posti di lavoro, dopo essere venuta a conoscenza che gli impieghi prevedevano degli orari di lavoro non conciliabili con le corse dei mezzi di trasporto pubblici. 4. Dal canto suo, l’UCIAML postulava la non entrata nel merito del ricorso o eventualmente la sua reiezione.